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COVID-19: i chiarimenti AE sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini processuali

 

Con Circolare del 16 aprile 2020 n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 83 del dl n.18/2020 (“Cura Italia”) e dell’articolo 36 del dl n. 23/2020 (“Liquidità Italia”). 

La Circolare precisa che, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio.

Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato. 

Sono altresì sospesi sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Al riguardo, la sospensione ricomprende anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.


FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19


AGGIORNAMENTI

Premessa.

Il «Decreto liquidità» (DL 23/2020) integra e, in larga parte, sostituisce le misure già previste dal precedente «Cura Italia» (DL 18/2020) in tema di finanziamento alle imprese attraverso lo strumento delle garanzie pubbliche al credito bancario.

 Il meccanismo delle misure adottate.

Al fine di garantire liquidità alle imprese, alle partite Iva e ai professionisti sono stati stanziati 200 miliardi di euro attraverso la Sace SpA, società pubblica posseduta al 100% dalla Cassa Depositi e Prestiti (questa, a sua volta, controllata all’87,77% dal M.E.F.).

Fino al 31 dicembre 2020 la Sace potrà concedere garanzie in favore degli istituti di credito per il rilascio di finanziamenti sotto qualsia forma alle imprese, aventi sede in Italia, che abbiano subito conseguenze economiche causate dall’epidemia da Covid-19.

Altro ruolo fondamentale nell’impatto normativo del nuovo decreto è giocato dal Fondo di Garanzia per le Pmi, chiamato a garantire i finanziamenti in favore soprattutto delle micro e piccole imprese (numero di dipendenti inferiore alle 500 unità).

 Regole generali.

Le garanzie previste potranno coprire fra il 70 ed il 100% del capitale erogato e dei relativi interessi e costi. 

I finanziamenti garantiti potranno avere, salvo eccezioni, durata non superiore a 6 anni ed un periodo di preammortamento. 

In base al Decreto, i limiti all’erogazione sono definiti dal fatturato relativo all’anno 2019, desumibile dal bilancio anche laddove non ancora depositato.

Le somme finanziate non potranno superare, salvo eccezioni:

  • il 25% dei ricavi prodotti in Italia; 
  • in alternativa, il doppio del costo del personale;

nel caso di garanzia del fondo al 100%, il 25% dei ricavi del beneficiario, comunque per un importo sino alla concorrenza massima di € 25.000.

La garanzia è prevista a prima richiesta, esplicita e irrevocabile. Tuttavia, occorrerà verificare quale sarà il concreto orienteranno che le banche adotteranno in considerazione dei limiti previsti dagliaccordi di Basileasulla valutazione del merito creditizio.

Le imprese beneficiarie delle garanzie pubbliche saranno tenute a rispettare determinati vincoli:

  • non potranno approvare delibere alla distribuzione dei dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione;
  • dovranno gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  • saranno tenute a destinare il finanziamento a scopi specifici.

 Questioni legislative non risolte. 

Il Decreto prevede delle clausole che rimandano l’adozione delle misure, in maniera subordinata, all’approvazione da parte della Commissione Europea: tale rimando pone pertanto notevoli interrogativi sull’efficacia immediata ed effettiva di tutta la questione.

 La garanzia pubblica per Pmi, partite Iva e professionisti. 

Lo strumento del Fondo di garanzia è volto ad agevolare la concessione di finanziamenti mediante la concessione di una garanzia pubblica che, riducendo i rischi di insolvenza nei confronti degli istituti finanziari, agevola (o dovrebbe agevolare) l’accesso al credito bancario da parte di imprese e professionisti necessitanti di liquidità.

I quattro pilastri su cui si regge l’ampliamento della portata del Fondo possono essere così sintetizzati:

  • prestiti fino a € 25.000 e comunque non superiori al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata al momento della domanda, con garanzia pubblica acopertura del 100%dellimporto stanziato e senza istruttoria;
  • prestiti fino a € 800.000 (e comunque non superiori al 25% dei ricavi per l’anno 2019) per le imprese con ricavi fino a € 3,2M, con garanzia pubblica del 90% a carico del Fondo e del 10% a carico dei ConFidi o altri soggetti con risorse proprie, acopertura del 100%dellimporto stanziato ma con obbligo di valutazione finanziaria e dellandamento dellattività;
  • prestitifino ad un massimo garantibile pari a 5M per le imprese fino a 499 dipendenti, congaranzia del Fondo Pmi pari al 90%delle somme erogate;
  • coperturadiretta nella misura dell80% edel 90% in caso di riassicurazione suii finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario dicredito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dellimporto del debito già accordato ed oggetto di rinegoziazione.

I tassi di interesse dovrebbero collocarsi tral1,2% e il 2% per i finanziamenti fino a 25.000, mentre per gli altri finanziamenti non vi sono limiti stabiliti sui tassi.

 I soggetti beneficiari. 

I beneficiari dell’intervento sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche:

  • imprese connumero di dipendenti non superiore a 499, nonché le persone fisiche esercenti attività dimpresa, arti e professioni;
  • la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della stessa, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020; 
  • la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato di risanamenti secondo la normativa della Legge Fallimentare. 
  • Sono, viceversa,esclusele imprese che presentino esposizioni classificate come sofferenze o che, già prima del 31/12/2020, fossero giudicate classificate come o inadempienze probabili ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di imprese in difficoltà” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 I costi della garanzia. 

La garanzia del Fondo èconcessa a titolo gratuito, essendo stata esclusa la commissione una tantum prevista nelle disposizioni operative: ciò non significa che le banche o altri soggetti erogatori non possano applicare commissioni di istruttoria proprie.

Può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

 Pubblicazione del modulo. 

Il modulo per la richiesta di garanzia totale per i prestiti sino a € 25.000, che dovrà essere trasmesso tramite mail alla banca alla quale si rivolge la richiesta di finanziamento, è scaricabile dal seguente link del Mi.S.E.:

 https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-imprese-e-professionisti ( info@studio-delia.it)



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